STATUTO S.A.M.N
SOCIETA’ AMATORI MASTINO NAPOLETANO



ART.1 - COSTITUZIONE E SCOPI

E’ costituita, con sede legale a Napoli, presso il Gruppo Cinofilo Partenopeo, La SOCIETA’ AMATORI MASTINO NAPOLETANO, ed in sigla S.A.M.N., società Specializzata per la razza Mastino Napoletano. La S.A.M.N., con delibera del consiglio, potrà fissare una sede operativa diversa anche dalla sede legale.
L’Associazione Amatori Mastino Napoletano è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo statuto, i regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI.

ART. 2 - L’Associazione Amatori Mastino Napoletano ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, Io studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo della razza Mastino Napoletano, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico.
A tal fine la SAMN fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. Organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’ENCI, con le società cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabiliti. La SAMN riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel regolamento di Attuazione del medesimo. L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI.
- Di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei soci, le variazioni delle cariche Sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’ENCI.

RAPPORTO ASSOCIATIVO
ART. 3 -
Possono essere soci della S.A.M.N. tutti i cittadini Italiani e Stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza Mastino Napoletano, e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal consiglio.

ART. 4 - I soci si dividono in:

-soci ordinari
- soci sostenitori.
I loro diritti e doveri nei confronti della Società od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci Onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’associazione stabilirà, nel limite delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

ART 5 - Per far parte in qualità di socio della società occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori, ed indirizzata al Presidente. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è
ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.

ART.6 -L’assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla società dai soci. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, ne rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

ART. 7 L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

ART.8 La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art.7;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al 10 marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall’assemblea generale dei soci secondo quanto previsto dall’ART. 23.
Chi per qualsiasi causa dovesse cessare la qualità di socio, lo stesso perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato, dagli impegni assunti.

ART 9 L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

ORGANI SOCIALI
ART 10

Sono organi sociali della società:

a) L’assemblea dei soci;
b) Il consiglio Direttivo
c) Il presidente
d) Il comitato probiviri
e) Il collegio sindacale o dei revisori dei conti
Fra gli organi sociali può essere previsto anche il comitato tecnico.

ASSEMBLEA DEI SOCI
ART 11
L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso che siano soci dall’anno precedente. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né, è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

ART 12 L’Assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente, oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti, in caso di parità, la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

ART 13 L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all’assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

ART 14 L’assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della società
b) sulla elezione delle cariche sociali
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario d) sulle modifiche dello statuto
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista dall’ ART. 4
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di elusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta, inoltre, all’assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART 15  
Il consiglio Direttivo è composto da otto consiglieri eletti dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni solari. Un consigliere è nominato dall’ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato, deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione, nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI. I membri del Consiglio possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’assemblea nella sua prima riunione. I consiglieri così eletti rimarranno in carica per il periodo rimanente del triennio. In caso di mancanza di più della metà dei consiglieri, il consiglio si intenderà decaduto e i consiglieri rimasti in carica procederanno entro due mesi alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni.

ART 16  Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statuari, in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci; è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissioni di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni, ecc. ecc.

ART 17  Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente della Società e di un vice presidente, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il vice presidente devono essere eletti fra i Consiglieri; segretari ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

ART 18 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente, o la maggioranza dei Consiglieri, oppure il collegio sindacale. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, oppure, in sua assenza, dal vice presidente, o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
Non sono ammesse deleghe; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. I componenti del consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE
ART 19
Il presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione del Consiglio nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vice presidente.
In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario, anche non consigliere, pur che socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

ART 20 - Il patrimonio della Società è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili
b) dalle somme accantonate
c) da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo. Le entrate della Società sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci
b) dagli eventuali contributi concessigli da enti o persone c) dalle attività di gestione
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
In caso di scioglimento della Società, il patrimonio dovrà essere destinato a finalità di utilità generale.

ART 21
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei soci con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea generale dei soci và trasmesso in copia all’ENCI. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statuaria non potranno essere in alcun modo distribuiti, imposta dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE O REVISORE DEI CONTI
ART 22 -
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci, eletti dall’assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L’Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI
ART 23 -
Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI il relativo Regolamento di attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva, ed è soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione Amatori Mastino Napoletano nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione SAMN sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o da un suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a/r nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
L’Associazione SAMN ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere. Qualsiasi decisione a carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal supplente fini alla prima riunione dell’Assemblea generale dei soci, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio che con il suo comportamento ha arrecato danno morale o materiale alla Società, devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al consiglio che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni, e, dopo aver sentito il presidente dell’Associazione. I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio della Società sono i seguenti:
a) censura
b) sospensione temporanea fino ad un massimo di tre anni c) sospensione definitiva per casi gravissimi

SCIOGLIMENTO
ART 24 -
L’Assemblea generale dei soci, sentito il collegio sindacale e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di Associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

MODIFICHE STATUTARIE
ART 25 -
Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea generale dei soci, entra con effetto immediato. Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

VARIE
ART 26

Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.

ART 27 –

All’ENCI vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza, ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità, violazioni statutarie, di nominare un commissario “ad acta, a sciogliere gli organi Sociali e nominare un commissario straordinario con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi.

ART 28 -

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.
Statuto S.A.M.N

 


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